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L'invio indiscriminato di messaggi di
posta elettronica non richiesti (spamming)
a fini pubblicitari rappresenta una fastidiosa e spesso costosa invasione nella
vita di persone fisiche o di piccole e medie imprese, che si trovano
letteralmente bombardate di messaggi promozionali
indesiderati.
L'utilizzo di indirizzi mail per l'invio di messaggi
promozionali è illecito, secondo la legge sulla privacy, anche quando ciò
avvenga senza un'indicazione esatta e precisa del mittente e dell'indirizzo
geografico dello stesso a cui poter eventualmente inviare la richiesta di
cancellazione dei propri nominativi dalle banche dati.
Vengono ora dal
Garante messi in evidenza anche i risvolti penali dell'attività di spamming,
sulla base del neo nato Codice in materia di protezione dei
dati personali (decreto legislativo n. 196/2003).
Si ribadiscono
innanzi tutto i comportamenti che devono essere tenuti da coloro che intendano
inviare e-mail con finalità di tipo promozionale o commerciale:
- Invio lecito di posta elettronica
pubblicitaria:
-
l'utilizzazione di indirizzi mail per scopi di
natura promozionale può avvenire solamente se il soggetto cui si riferiscono i
dati abbia manifestato in precedenza il proprio consenso informato, libero e
specifico;
-
detto consenso è indispensabile anche quando gli
indirizzi in questione sono formati ed utilizzati automaticamente attraverso un
software, senza l'intervento di un operatore;
-
vale il principio del consenso preventivo (cd. opt in) di chi riceve le mail:
pertanto al destinatario la richiesta di consenso deve essere
fatta prima dell'invio ed a seguito di una esatta informazione sugli
scopi per i quali verrà utilizzato il suo indirizzo;
-
la facilità di reperimento degli indirizzi di
posta elettronica non implica che gli stessi possano essere utilizzati poi
liberamente per fini diversi da quelli per cui erano presenti in rete;
- Informativa e consenso.
-
è ribadito il concetto, già oggetto di
approfondimenti, per cui gli indirizzi mail non sono
pubblici e pertanto il fatto di poterli reperire liberamente su internet
non li rende poi utilizzabili per l'invio di messaggi pubblicitari senza prima
aver ottenuto il consenso informato del destinatario;
-
il consenso deve essere documentato per
iscritto, in modo esplicito e differenziato a seconda delle finalità e delle
categorie di prodotti e servizi offerti;
-
non si può eludere tale
disposto inviando una prima mail che, nel richiedere il consenso, abbia comunque un contenuto promozionale, neppure concedendo
il diritto di rifiutare a posteriori ulteriori invii;
-
valida, se correttamente eseguita, è invece la
prassi di dare conferma della manifestazione del consenso effettivamente
ricevuto, attraverso un messaggio volto ad avvisare dell'invio successivo di
materiale pubblicitario;
-
Per alcune società,
nel prossimo futuro, sarà possibile, dopo aver adeguatamente informato il
proprio cliente, con il quale si sia già stabilito un rapporto, procedere
all'invio del messaggio, sempre debitamente e chiaramente informandolo del suo
diritto di rifiutare che i propri dati vengano utilizzati a tali fini. Tutto ciò
solo a seguito del recepimento della Direttiva CE 2002/58.
- Diritti degli interessati.
-
non sono ammessi messaggi pubblicitari anonimi o
non chiari riguardo alla fonte di provenienza degli stessi, esso concreta già
oggi un trattamento illecito di dati personali;
-
è sempre necessario indicare la possibilità di
far ricorso alla normativa sulla privacy per la tutela dei propri diritti, e per
l'eventuale cancellazione dalle banche dati (sul sito del Garante è possibile
scaricare i moduli per effettuare agevolmente tali operazioni);
-
nei casi di acquisto di
banche dati contenenti indirizzi di posta elettronica è necessario
verificare che tutti i soggetti contenuti nelle stesse abbiano prestato il
proprio consenso informato all'invio di materiali pubblicitari;
-
tutta questa attività non deve mai comportare oneri per i soggetti interessati.
Una nota particolare meritano le
disposizioni relative alla tutela di fronte all'autorità giudiziaria penale:
- in caso di omessa informativa all'utente
sono previsti fino a 90mila Euro di multa;
- nel caso di uso illecito dei dati al fine di trarne
per sé o per altri un profitto o per arrecare ad altri un danno, è
prevista la reclusione da 6 mesi a 3 anni.
Per approfondimenti Studio legale

 via Cattaneo, 20 -
Rimini
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