Per inquadrare correttamente e schematicamente la materia è opportuno effettuare
una preliminare distinzione tra i contratti conclusi mediante
lo scambio di messaggi di posta elettronica ed i
contratti conclusi attraverso l’accesso dell’acquirente in un sito web
predisposto per la vendita. Esiste principalmente una differenza di
ordine strutturale, anche se tutte due le forme contrattuali sono riconducibili
come categoria generale ai contratti a distanza:
- i contratti conclusi via mail sono molto vicini a quelli conclusi via fax o
per posta;
- i veri e propri contratti conclusi on line sono quelli che implicano un
accesso da parte dell’acquirente al sito di un fornitore.
La sempre più corposa presenza in rete di imprese che offrono
attraverso siti web beni e/o servizi ai consumatori/navigatori rende
interessanti alcune precisazioni di ordine tecnico giuridico che permettono di
inquadrarne la relativa disciplina.
Quando e dove si
conclude un contratto "virtuale"? Nel caso di dichiarazioni di volontà
espresse attraverso posta elettronica è possibile ricondurre la fattispecie alla
disciplina generale sui contratti. Ciò significa che il contratto può dirsi
perfezionato, ossia concluso, nel momento in cui chi
ha fatto la proposta viene a conoscenza del messaggio e-mail di
accettazione.
In questo senso sarebbe sufficiente l’arrivo della posta al
server del provider di riferimento, dal momento che sarebbe compito del titolare
della casella di posta controllare gli arrivi di posta. Più arduo individuare
il luogo in cui fisicamente si può dire concluso il contratto. Molta parte dei
commentatori lo indicano nel luogo dove è collocato il server.
Per quanto
attiene, invece, la seconda tipologia di contratti on-line, quella cioè della
presentazione ed offerta di beni e servizi in un sito web, si può affermare che
essa, anzitutto sia inquadrabile nella fattispecie giuridica dell’offerta al pubblico se contenente tutti gli elementi
necessari alla conclusione, altrimenti, la pagina ipertestuale così redatta
potrebbe al più rivestire i caratteri dell’invito ad
offrire. In questo secondo caso l’invito è paragonabile ad un
messaggio pubblicitario, quindi privo di qualsivoglia valore
giuridico.
L’offerta al pubblico diviene, invece, contratto e quindi
giuridicamente rilevante, nel momento in cui l’impulso elettronico proveniente
dal terminale dell’accettante giunge a destinazione presso il terminale del
proponente, mentre il luogo è quello in cui il proponente ha conoscenza
dell’ordine-accettazione dell’altra parte, generalmente coincidente con quello
in cui il prestatore esercita effettivamente e stabilmente la sua
attività.
Se, quindi, il navigatore può visitare la vetrina virtuale che
un dato sito propone senza per questo motivo divenire obbligato all’acquisto dei
prodotti che esamina, egli viceversa diviene acquirente nel momento in cui il
proprietario del negozio virtuale riceve sul suo computer un input che gli
segnala che il navigatore ha accettato la sua offerta, tramite l’invio di un
messaggio elettronico di accettazione.
Ciò non accadrebbe nell’ipotesi,
molto frequente, in cui l’acquirente pagasse il servizio o il bene tramite carta
di credito. Infatti in questo caso il contratto si concluderebbe solo nel
momento in cui l’accettante inviasse il modulo contenente il proprio numero di
carta di credito e nel luogo in cui lo invia.
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