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Infotel Telematica |
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| I contratti conclusi in rete - II parte |
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| La definizione di commercio elettronico comprende in se non solo la semplice transazione commerciale, quanto piuttosto una più ampia gamma di rapporti contrattuali. Il B2B (business to business) ed il B2C (business to consumer). |
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La definizione di commercio elettronico comprende in se non solo la semplice
transazione commerciale, quanto piuttosto una più ampia gamma di rapporti
contrattuali.
Distinguiamo innanzi tutto due casi:
- l'acquirente è un operatore professionale (es: un'azienda), siamo
nell'ipotesi di business to
business (B2B);
- l'acquirente è un consumatore, quando tra i soggetti coinvolti abbiamo da un
lato un'impresa che offre prodotti e/o servizi e dall'altro un consumatore,
siamo di fronte ad un ipotesi di business to
consumer (B2C).
Il consumatore in
detta ipotesi è la persona fisica che agisce per scopi estranei ad un'attività
imprenditoriale o professionale. Di contro, il fornitore è la persona fisica o giuridica che agisce e
partecipa al contratto a distanza nell'ambito e per gli scopi della sua attività
professionale. Questa tipologia di contratti, conclusi cioè mediante l'uso di
strumenti informatici o telematici, è regolata dal d. lgs. n.
185 del 1999.
Tale testo normativo individua le informazioni,
dette preliminari, che il fornitore di beni o servizi
on line deve dare ai consumatori.
Precisamente deve indicare:
- identità del fornitore;
- caratteristiche essenziali del bene;
- prezzo del bene e/o del servizio;
- spese di consegna;
- modalità del pagamento, della consegna del bene o della prestazione del
servizio, nonché di ogni forma di esecuzione del contratto;
- esistenza del diritto di recesso;
- modalità e tempi di restituzione o di ritiro del bene in caso di esercizio
del diritto di recesso;
- costo dell'utilizzo della tecnica di comunicazione a distanza, quando è
differente dalla tariffa base;
- durata della validità dell'offerta e del prezzo;
- durata minima del contratto in caso di contratti di fornitura di prodotti o
di prestazione di servizi ad esecuzione continuata o periodica.
Tali
informazioni, fornite in modo chiaro e nel rispetto
dei principi generali di buona fede e di lealtà, dovranno essere rese al cliente
virtuale attraverso appositi spazi informativi che
possono anche essere predisposti sul sito internet. Qualora il
cliente/consumatore effettui un ordine, è fatto carico al fornitore di integrare le predette informazioni per iscritto o su
supporto duraturo a scelta del consumatore, nonché di
dare nelle medesime forme, conferma
dell'ordine.
Tali informazioni, cosiddette aggiuntive, riguardano:
- modalità e condizioni per l'esercizio del diritto di recesso;
- indirizzo geografico della sede del fornitore a cui poter presentare
eventuali reclami;
- informazioni sul servizio di assistenza e sulle garanzie commerciali
esistenti;
- condizioni di recesso dal contratto in caso di durata indeterminata o
comunque superiore ad un anno.
Qualora manchi il rispetto del predetto
obbligo informativo il termine di dieci giorni per l'esercizio del diritto di
recesso da parte del consumatore diverrà di tre mesi.
E' infatti sempre
garantito al consumatore (al di fuori dei casi di esclusione espressamente
indicati dalla legge) il diritto di recedere dal contratto, senza penalità alcuna e senza specificare
il motivo. Tale diritto potrà essere esercitato attraverso l'invio di
una comunicazione scritta (lettera raccomandata a.r. )
all'indirizzo geografico della sede del fornitore da effettuarsi entro 10 giorni lavorativi, che decorrono da:
- per i beni dal giorno di ricevimento dei beni e
comunque non oltre tre mesi dalla conclusione del contratto;
- per i servizi dal giorno di conclusione del
contratto purché non siano trascorsi più di tre mesi dalla conclusione dello
stesso.
Qualora sia mancato l'invio delle informazioni cosiddette
aggiuntive e dei relativi obblighi il termine per esercitare il diritto di
recesso, come abbiamo detto, è di 3 mesi decorrenti sempre da:
- beni, dal ricevimento da parte del consumatore degli stessi;
- servizi, dal giorno di conclusione del contratto.
Per approfondimenti Studio legale

 via Cattaneo, 20 - Rimini
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