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Con sentenza del 3 febbraio 2003 n.4900 la
quinta sezione della Cassazione penale è tornata ad affrontare il tema della
diffusione di materiale pornografico per via telematica.
Il caso di
specie riguardava l’ipotesi di una comunicazione effettuata attraverso lo
strumento della chat line.
Il terzo comma dell’art.600 ter del codice
penale è volto alla repressione di quelle condotte compiute anche per via
telematica che alimentano il mercato della distribuzione, divulgazione o
pubblicizzazione di materiale contenente immagini lesive dello “sviluppo fisico,
psicologico, spirituale, morale e sociale” dei minori.
Ma cosa si deve
intendere per distribuzione, divulgazione,
pubblicizzazione di materiale pedo-pornografico?
Al fine di
inquadrare il concetto di divulgazione previsto dal
citato comma è necessario che si verifichi comunicazione con un numero
indeterminato di persone.
Le foto devono pertanto essere inserite in un
sito accessibile a tutti, al di fuori di un dialogo privilegiato, ovvero devono
essere inviate ad una lista di discussione da cui possano essere scaricate,
oppure con singoli messaggi di posta ma ad una lista di persone determinate in
successione.
La cessione attraverso chat line prevista dal terzo comma
dell’art.600 ter, postula un collegamento in cui sia possibile condividere cartelle o documenti o archivi contenenti le
foto pornografiche minorili, in modo che chiunque possa accedervi e, senza
rivelare una volontà specifica, prelevare direttamente le foto.
Qualora
invece il prelievo avvenga solo a seguito della manifestazione di volontà dichiarata nel corso di una conversazione
privata, sono previste pene più lievi.
Il fatto che il sistema
della chat line non preveda una divulgazione a tutti i presenti, dal momento che
l’interlocutore deve di volta in volta mostrare il suo interesse per quel
determinato “prodotto”, e di conseguenza accettare di ricevere e scambiare foto,
non esclude però che si verifichi un’ipotesi di distribuzione, pubblicizzazione o divulgazione di materiale
pedo-pornografico.
Rimane fermo comunque il principio per cui quando un
soggetto invii foto a contenuto pedo-pornografico ad una persona determinata
allegandola ad un messaggio di posta elettronica egli, commettendo un reato, è sempre punibile, anche se con pene
più lievi, perchè trattasi di cessione di materiale
pedo-pornografico anzichè divulgazione.
Un discorso a parte va
svolto per la responsabilità del provider in ambito di
distribuzione del suddetto materiale via internet.
Se è vero che in
Italia la legge 269/98, introducendo l'art.600 ter del c.p. ha previsto pene
anche per la distribuzione di materiale pedo-pornografico, altrettano vero ed
auspicabile è l'imminente recepimento della Direttiva 2000/31/CE che all'art. 12
prevede che il fornitore di servizi di “mero trasporto”, in cui è pienamente
identificabile un provider, non può essere ritenuto responsabile per i
contenuti, salvo che questi non compia interventi su essi.
E' previsto,
invece, in capo al provider, un obbligo di rimozione delle informazioni che gli
siano segnalate come illecite.
Per approfondimenti Studio legale

 via Cattaneo, 20 -
Rimini
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