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| Pagamento Stipendi: il Garante dice no alla richiesta di dati non indispensabili allo sportello bancario |
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| Il Garante interviene nuovamente per limitare la comunicazione ingiustificata di dati personali dei dipendenti pubblici e privati a terzi... |
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Il Garante interviene nuovamente per limitare la comunicazione ingiustificata di
dati personali dei dipendenti pubblici e privati a terzi.
In particolare
per quanto concerne la corresponsione dello stipendio per i lavoratori che non
dispongono di un conto corrente bancario o che non intendono comunicarlo al
datore di lavoro, il Garante ha chiesto maggiori cautele nell’invio dei
dati.
La conoscenza dei dati personali da parte della banca incaricata
del pagamento dello stipendio deve essere limitata ai dati necessari ad
identificare la persona che ha titolo a riscuotere il bonifico emesso a suo
favore o a consentire l’eventuale adempimento da parte dell’istituto di credito
di altri obblighi di legge (per esempio, alla normativa
antiriciclaggio).
Suddette precisazioni seguono alla segnalazione di un
dipendente che lamentava la violazione della legge sulla privacy da parte della
società presso la quale lavora. La società aveva imposto, infatti, al dipendente
di esibire un documento di riconoscimento, il tesserino aziendale e la "busta
paga" per ritirare lo stipendio in banca. L’interessato chiedeva, inoltre, di
accertare la legittimità di una eventuale comunicazione di dati personali,
avendo riscontrato che in alcune comunicazioni inviategli da una associazione al
suo nominativo, era associato un codice aziendale.
Dopo l’intervento
dell’Autorità Garante la società ha dovuto concordare con la banca nuove
modalità di riscossione dello stipendio. D’ora in poi tale operazione potrà
essere effettuata esibendo allo sportello un semplice documento di
riconoscimento e il telegramma inviato dalla società con l’importo del bonifico
e l’indicazione dell’istituto bancario.Solo in caso di stipendio superiore ad un
determinato importo sarà necessario esibire il codice fiscale.
Senza
entrare nel merito delle scelte della società l’Autorità ha sottolineato in modo
fermo che, per non incorrere in violazioni della privacy, è necessario
limitare la conoscenza dei dati personali dei dipendenti da parte di terzi.
Richiedere l’esibizione allo sportello bancario di documenti ulteriori rispetto
a quello di riconoscimento non risulta giustificata - afferma il Garante - in
base al principio di proporzionalità sancito dalla legge 675/96, soprattutto
considerando che in alcune documentazioni (come ad es. la busta paga) possono
essere contenute indicazioni da cui è desumibile l’appartenenza sindacale del
dipendente o informazioni sul suo stato di salute.
Nonostante non siano
state adottate sanzioni da parte del Garante, stante l’immediato riscontro
fornito dalla società, l’interessato potrebbe comunque promuovere una richiesta
di risarcimento al giudice ordinario.
Per approfondimenti Studio legale

 via Cattaneo, 20 - Rimini
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