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Il Garante della Concorrenza e del Mercato
con provvedimento reso in data 24 luglio 2003 n. 12276 ha sancito che è
ingannevole il messaggio pubblicitario comparso su un sito internet recante
l'illusione di ricevere un servizio gratuito, quello cioè dello scaricamento
senza costi di brani musicali, senza porre in evidenza le condizioni e gli oneri
del caso che nella fattispecie prevedevano la connessione mediante dialer con l'automatico sviamento del traffico telefonico al
numero "709" che implica un costo aggiuntivo.
Il Garante ha infatti
evidenziato che il banner pubblicitario con il
relativo messaggio "Da oggi scaricare musica sul tuo pc è semplicissimo
clicca sul tuo genere preferito o sulla canzone che vuoi scaricare e segui le
semplici istruzioni a video. Potrai avere centinaia di canzoni con un solo
click!" è ingannevole per il consumatore finale il quale è indotto a
ritenere, data la struttura del messaggio, che la connessione con l'operatore
avvenga, su Internet, al costo della chiamata effettuata per la navigazione in
rete. Ciò che non si evidenzia è il fatto che, una volta concluso il
contratto (mediante semplice adesione) avviene in via automatica ed immediata la
disconnessione alla rete del proprio provider e la
connessione al numero telefonico a valore aggiunto "709", i cui costi sono resi
espliciti solamente all'interno dell'ultima finestra con barra di scorrimento
laterale e con caratteri di piccole dimensioni.
Ciò ha indotto l'Autorità
per le Garanzie nelle Comunicazioni ad emettere un parere attestante la
realizzazione della fattispecie di pubblicità ingannevole ai sensi degli artt.
1, 2 e 3 del d.lgsl n. 74/92, poichè " il messaggio in quanto omette di
precisare chiaramente ed in via preventiva le condizioni e i costi della
connessione al sito cui rinvia, appare in grado di orientare indebitamente le
scelte dei consumatori, indotti a fruire del servizio pubblicizzato sull'erroneo
convincimento di utilizzare la propria abituale connessione ad internet, non
essendo necessariamente resi edotti dell'automatico instradamento su un numero a
valore aggiunto con relativo addebito di costo e della necessità di un apposito
intervento per la disinstallazione del programma di connessione, altrimenti
stabilmente memorizzato nel sistema operativo del computer dell'utente" e sulla
base di ciò il Garante della Concorrenza e del Mercato a pronunciarsi in
aderenza allo stesso.
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Rimini
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