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Recentemente il tribunale di Napoli ha affrontato il problema,
sempre più ricorrente dati lo sviluppo del settore telematico e il sempre più
diffuso utilizzo di internet, della responsabilità del provider in caso di messa
in atto di condotte antigiuridiche e cioè di quelle attività il cui esercizio
comporta la violazione di una norma giuridica.
Trattasi, in particolare,
di tutti quei casi in cui il provider ad esempio viola un marchio registrando un
sito, offre software pirata, diffonde materiale pedo-pornografico…Ebbene in tali
fattispecie, poiché il comportamento dannoso è attribuibile al provider ossia è
commesso da questi, egli è ritenuto responsabile per i danni cagionati, sia a
livello civile che penale e risponde di essi come ne risponderebbe qualsiasi
persona o impresa che compisse gli stessi atti.
Ma cosa succede quando il
provider è un host provider ossia colui che si limita
solamente ad offrire ospitalità sui propri servers ad
un sito internet gestito senza possibilità di controllo e in piena autonomia da
altri soggetti?
Può essere ritenuto responsabile l'host provider la cui attività è del tutto autonoma rispetto
a quella illecita commessa dal terzo pur essendo la prima conditio sine qua non
del verificarsi della seconda?
Se alcuni tribunali hanno ritenuto
corretto assimilare, sul piano della responsabilità, la posizione dell'host provider a quella del direttore di una testata
giornalistica con la conseguenza che entrambi sono stati ritenuti colpevoli
oggettivamente solo per la posizione di direzione ricoperta, altra
giurisprudenza di merito, pare più correttamente, di diverso avviso. In
particolare i Tribunali di Cuneo e Roma hanno negato l'assimilazione dell'host provider al direttore del giornale, in quanto
l'attività del primo consiste esclusivamente e si esaurisce nell'offrire
l'accesso alla rete e lo spazio sul proprio server per la pubblicazione di
servizi informativi gestiti da terzi.
Ancora più oltre è andato il
tribunale di Napoli in commento, il quale ha svolto una ulteriore distinzione
tra content provider, ossia il provider che fornisce i contenuti di ciò che
viene messo in rete, e l'host provider finora
trattato. Nel caso di specie, in particolare, il content
provider aveva immesso in rete contenuti illeciti, consistenti nella
pubblicazione abusiva su un sito del testo di un manuale e l'host provider oltre creare ed ospitare il sito gestito da
altri, aveva immesso sullo stesso il proprio banner pubblicitario. Il
tribunale di Napoli ha ritenuto responsabile il content
provider per i contenuti ed irresponsabile l'host
provider in quanto in capo ad esso non sussiste l'obbligo giuridico di
accertare o impedire le eventuali immissioni di messaggi illeciti da parte del
gestore del sito.
Per quanto, infine attiene il banner pubblicitario, il
suddetto tribunale ha ritenuto che esso è idoneo a produrre responsabilità ove
esso stesso sia direttamente illecito, mentre resta irrilevante ove l'illecito
riguardi il sito ospitato - a nulla rilevando che il banner sia della società di
hosting che a sua volta ospita il sito altrui.
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